giovedì, 20 Agosto 2026
Home Internet Online Shopping Dal 12 agosto inizia il CAOS EPR per chi vende prodotti in...

Dal 12 agosto inizia il CAOS EPR per chi vende prodotti in Europa

0
7

A partire dal 12 agosto 2026, diventerà applicabile il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, conosciuto anche come PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation).

Entrato in vigore l’11 febbraio 2025, questo regolamento sostituirà progressivamente la precedente direttiva europea 94/62/CE e dovrà essere recepito da tutti gli Stati membri.

All’interno vi sono varie disposizioni: alcune saranno operative da subito, mentre altre entreranno in vigore scaglionate fino al 2040. Il PPWR interviene sull’intero ciclo di vita degli imballaggi, da quando viene progettato e prodotto fino a quando viene raccolto e trattato e l’obiettivo ultimo è quello di ridurre la quantità di imballaggi a monte, limitando in primis la quantità di imballaggi in circolo e poi anche il ricorso a materie prime vergini, dando priorità a riuso e riciclaggio.

La necessità di un cambio radicale trova conferma anche nei numeri perché agli imballaggi è riconducibile circa il 40% della plastica e il 50% della carta utilizzate nell’Unione europea ed i rifiuti da imballaggio costituiscono circa il 36% dei rifiuti solidi urbani prodotti.

Il regolamento stabilisce che tutti gli imballaggi che verranno immessi sul mercato dovranno essere riciclabili e, dal 2030, verranno applicati criteri tecnici ancora più stringenti per avere una progettazione maggiormente orientata al riciclaggio, con una classificazione degli imballaggi basata su specifiche prestazioni mentre, dal 2035, dovrà anche essere dimostrato che il riciclaggio avviene effettivamente su larga scala e non basterà che un imballaggio venga definito riciclabile in maniera astratta ma dovrà poter essere raccolto, selezionato e riciclato attraverso infrastrutture disponibili sui vari territori.

Tra le disposizioni che saranno già applicabili dal 12 agosto vi sono invece le restrizioni sulla presenza di PFAS negli imballaggi destinati al contatto con alimenti e, nel caso contenessero queste sostanze in concentrazioni pari o superiori ai limiti fissati dal regolamento, non potranno più essere immessi sul mercato. Sono state introdotte anche percentuali minime obbligatorie di plastica riciclata post-consumo, limiti agli imballaggi sovradimensionati e restrizioni per alcuni formati monouso laddove esistano alternative riutilizzabili e si spera di non assistere più al fenomeno di frutta e verdura confezionata in singolo pezzo.

Gli Stati saranno chiamati a ridurre i rifiuti da imballaggio pro capite del 5% entro il 2030, del 10% entro il 2035 e del 15% entro il 2040, prendendo come riferimento i livelli del 2018. Sempre dal 2030 sarà obbligatorio il divieto per alcuni imballaggi monouso impiegati nel settore alberghiero e della ristorazione e per gli imballaggi da trasporto, commercio elettronico e per quelli multipli verranno introdotti limiti agli spazi vuoti in modo da non avere confezioni sovradimensionate. Tutti questi imballaggi dovranno poi avere un’etichettatura che seguirà standard comuni a livello europeo, sulle quali saranno riportare informazioni più chiare sui materiali che li compongono, tramite simboli di immediata comprensione, per facilitare il corretto conferimento da parte dei cittadini e ridurre le differenze oggi presenti tra gli Stati europei.

Per l’Italia si apre quindi una fase in cui sarà necessario rafforzare le infrastrutture di riciclo, sostenere l’impiego delle materie prime seconde, introdurre finalmente il deposito cauzionale e tradurre in pratica gli obiettivi di riduzione e riuso fissati a Bruxelles. Il 12 agosto 2026 dovrà essere l’inizio di un percorso destinato a ridisegnare, negli anni a venire, il modo in cui gli imballaggi vengono progettati, prodotti, utilizzati e gestiti al termine della loro vita utile.

Il CAOS della registrazione EPR multi Paese

Se sulla carta sembra tutto molto bello ed eticamente corretto, la pratica racconta di una Europa che mostra ancora una volta i suoi limiti e le sue divisioni.

La registrazione per la Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) era già richiesta nella maggior parte degli Stati membri dell’UE ai sensi delle leggi nazionali (LUCID/VerpackG in Germania, Citeo ai sensi della legge AGEC in Francia, CONAI in Italia, ECOEMBES in Spagna).

Dal 12 agosto 2026, il PPWR rende la registrazione EPR un obbligo a livello UE: ogni operatore economico che immette beni imballati sul mercato UE deve essere registrato presso il sistema EPR nazionale in ogni Stato membro dove ha clienti.

L’esposizione multi-paese per i merchant cross-border

Se vendete in più mercati UE, direttamente o tramite Amazon.eu, Zalando o altri marketplace europei avete bisogno di una registrazione EPR separata in ogni paese dove i vostri beni imballati vengono consegnati ai consumatori finali.

Se vendete online dall’esterno dell’UE verso gli Stati membri, diventate il Produttore nel paese di ogni cliente e dovete registrarvi per l’EPR in ogni paese e nominare un Rappresentante Autorizzato locale per gestire le dichiarazioni e i pagamenti.

Gli operatori dei marketplace che facilitano le vendite di merchant non UE possono essere trattati come l’operatore economico responsabile se non è stato nominato alcun rappresentante autorizzato.

I sistemi EPR nazionali durante la transizione

Il PPWR non sostituisce immediatamente le leggi nazionali sugli imballaggi. Durante il periodo di transizione, entrambi i quadri normativi si applicano in parallelo.

In Germania, la registrazione VerpackG tramite il registro LUCID su verpackungsregister.org rimane obbligatoria insieme agli obblighi PPWR.

In Francia, la partecipazione a Citeo continua ai sensi della legge AGEC.

In Italia, la partecipazione al CONAI rimane obbligatoria per tutti i produttori e importatori di imballaggi. I merchant devono mantenere le registrazioni EPR nazionali esistenti e monitorare le linee guida di attuazione del PPWR delle autorità nazionali per tutto il 2026.